STATUTO
Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E costituita in Piacenza lAssociazione di Volontariato denominata "MICHELE ISUBALEU", con sede in via M. L. King 11 Gragnano Trebbiense Piacenza
La durata dellAssociazione è illimitata.
Art. 2
SCOPI E FINALITA
LAssociazione non ha fine di lucro e si ispira ai principi di solidarietà umana e cristiana.
Essa si prefigge come scopo laiuto e il sostegno dei bambini e ragazzi etiopi che si trovino in stato di bisogno dal punto di vista alimentare, sanitario, educativo, familiare e sociale.
In particolare, tenendo come riferimento la convenzione sui diritti dellinfanzia approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, lassociazione si propone di operare affinché il maggior numero di bambini possa veder riconosciuto il diritto di aver una famiglia e il necessario per vivere, di essere curati, di poter imparare, giocare avere degli amici, di essere ascoltati e di essere amati.
Per la realizzazione dello scopo prefisso, lassociazione potrà:
- organizzare sul territorio locale raccolte di fondi e di aiuti materiali a favore dei bambini etiopi;
-collaborare, mediante lideazione di progetti, linvio degli aiuti e il sostegno morale, con gli enti e le persone che operano in Etiopia al fine di favorire lavvio, la realizzazione e la gestione di progetti mirati nel settore dello studio, delleducazione, delligiene, della prevenzione sanitaria, dellavviamento lavorativo e professionale;
- attuare campagne di sensibilizzazione sul tema della condizione dellinfanzia in Etiopia e nei paesi del Terzo Mondo;
- organizzare convegni, dibattiti, spettacoli aventi per obiettivo la diffusione della realtà sociale e culturale dellEtiopia;
- realizzare vendite occasionali nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, nei limiti di quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di associazioni di volontariato;
- promuovere e diffondere la pratica dell adozione a distanza;
- collaborare con altri soggetti pubblici e privati, con particolare attenzione a quelli che operano nel medesimo ambito, quale ad esempio, la Congregazione delle "Suore della Divina Provvidenza di Mons. Torta".
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dallAssociazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite fornite dai propri aderenti. Lattività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dallAssociazione le spese vive effettivamente sostenute per lattività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dallassemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con lAssociazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
Art. 3
RISORSE ECONOMICHE
1) LAssociazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2) Lesercizio finanziario dellAssociazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone allapprovazione dellAssemblea dei soci entro il mese di aprile.
Art. 4
MEMBRI DELLASSOCIAZIONE
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dellAssociazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dellAssociazione.A
Art. 5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
1) Lammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2) Il Comitato Direttivo cura lannotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dallAssemblea in seduta ordinaria.
3) Sulleventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche lAssemblea.
4) La qualità di socio si perde:
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dalleventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dellAssociazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per linstaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e lAssociazione;
5) Lesclusione dei soci è deliberata dallAssemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso prima di procedere allesclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta allAssociazione almeno due mesi prima dello scadere dellanno in corso.
6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1) I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dellAssociazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- a prestare la loro opera a favore dellAssociazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2) I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dallAssociazione;
- a partecipare allAssemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dellAssociazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7
ORGANI DELLASSOCIAZIONE
1) Sono organi dellAssociazione:
- LAssemblea dei soci;
- Il Comitato direttivo
- il Presidente.
Art. 8
ASSEMBLEA
1) LAssemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) LAssemblea ordinaria indirizza tutta lattività dellAssociazione ed inoltre:
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- nomina i componenti il Comitato Direttivo;
- delibera leventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce lentità della quota associativa annuale;
- delibera lesclusione dei soci dallAssociazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3) LAssemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta allanno per lapprovazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino lopportunità.
4) LAssemblea straordinaria delibera sulle modifiche dellatto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dellAssociazione.
5) LAssemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di altri da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e lintero Comitato Direttivo.
6) LAssemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, lAssemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dellAssemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dellAssociazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
COMITATO DIRETTIVO
1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero variabile da 3 a 11 Consiglieri.
Il primo Comitato Direttivo è nominato con latto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dallincarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scdere dellintero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, lAssemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
4) Al Comitato Direttivo spetta di:
- curare lesecuzione delle deliberazioni dell Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all Assemblea dei soci.
5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o qundo almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto ladunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
PRESIDENTE
1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè lAssemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dellAssociazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anchesso nominato dal Comitato Direttivo.
3) Il Presidente cura lesecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nelladunanza immediatamente successiva.
Art. 11
GRATUITA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2
Art. 12
NORMA FINALE
In caso di scioglimento dellAssociazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 13
RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.